ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 5

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Edifici civili.
L’illuminazione di sicurezza deve avere autonomia e illuminamento tali da assicurare un ordinato sfollamento delle persone dell’edificio, DPR 246/1987, All. art. 5.
In assenza di specifiche indicazioni del decreto suddetto, si applica quanto previsto dalla norma UNI EN 1838, Cap. 2 (al riguardo la guida CEI 64-50, art. 4.2.4, consiglia 5 lx in corrispondenza di scale e porte, misurati ad 1 m dal piano di calpestio, e 2 lx in ogni altra parte della via di esodo. Circa l’autonomia il tempo di 1 h sembra ragionevole).
Qualora all’interno del condominio siano presenti attività lavorative (ad esempio laboratori artigianali, uffici, aule scolastiche) le scale con i relativi pianerottoli e corridoi condominiali devono essere considerati vie di esodo.
In questi casi, l’illuminazione di sicurezza, se necessaria, è a cura del datore di lavoro, indipendentemente dall’altezza ai fini antincendi dell’edificio (almeno per la parte relativa alle vie di esodo dell’attività in questione).