OBBLIGHI IN CASO DI COMPRAVENDITA, ROGITO O CESSIONE DI IMMOBILI

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La normativa, prima della modifica effettuata con il DL 112/08, prevedeva che, al momento del trasferimento dell’immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario.
Inoltre andava prevista una “clausola di garanzia” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.
Attualmente questi obblighi (inseriti nell’articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08.
Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.
In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato.
Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.