ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 3

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Edifici scolastici.
Le scuole sono soggette al DM 26/8/1992 emanato dal Ministero dell’interno in materia di prevenzione incendi.
Tale decreto classifica le scuole in sei tipo (0, 1, 2, 3, 4, 5) in relazione al numero di persone contemporaneamente presenti (alunni più il personale docente e non docente), Appendice B.
Nelle scuole di tipo 0, cioè dove il numero di persone presenti non supera 100, il decreto richiede “il sicuro esodo delle persone” senza indicare livelli di illuminamento e autonomia che l’illuminazione deve fornire.
Per tutti gli altri tipi di scuole (>100 persone) il decreto richiede l’illuminazione di sicurezza, con illuminamento non inferiore a 5 lx “nei passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo e autonomia di almeno 30 min”.