ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 8

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Impianti sportivi.
L’illuminazione di sicurezza deve interessare gli spazi dove si svolgono le attività sportive, la zona spettatori, i locali accessori, di servizio e naturalmente le vie di esodo.
Per gli impianti sportivi, con capienza superiore a 100 spettatori, il DM 18/3/1996, art. 17, prescrive l’illuminazione di sicurezza per l’esodo con le seguenti caratteristiche:

  • Illuminamento ≥ 5 lx ad 1 m dal piano di calpestio.
  • Tempo di intervento (commutazione) ≤ 0,5 s.
  • Autonomia minima ≥ 1 h.
  • Carica completa della batteria di accumulatori entro 12 h.