ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 6

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Locali ad uso medico.
Il DM 18/9/2002 richiede l’illuminazione di sicurezza finalizzata all’antincendio, cioè ad evitare l’insorgere del panico e permettere una sicura evacuazione in caso di emergenza, lungo le vie di esodo e nelle aree tipo C e D, con le seguenti caratteristiche:

  • Illuminamento di almeno 5 lx misurato a 1 m di altezza dal piano di calpestio.
  • Tempo di interruzione ≤ 0,5 s.
  • Autonomia almeno 2 h.
  • Tempo di ricarica della batteria entro 12 h.

Il decreto ammette apparecchi di emergenza autonomi, purché sia assicurato il loro funzionamento per almeno 2 h.
In presenza di un gruppo elettrogeno, sono sufficienti apparecchi di emergenza con autonomia di 1 h, purché i relativi circuiti che alimentano continuino a funzionare per garantire l’illuminamento di 5 lx, siano cioè resistenti al fuoco (per due ore), esclusa la parte terminale dell’ambiente servito.
Se l’illuminazione di sicurezza è centralizzata, il gruppo elettrogeno deve essere integrato con un soccorritore o UPS, per garantire l’illuminazione per il tempo di avviamento del gruppo.