Di seguito si riportano alcuni elementi che caratterizzano il nuovo decreto.
DECRETO 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”
La lettura congiunta del Decreto 8 novembre 2019 e dell’art. 1, CEI EN 60079-10-1:2016 consente di meglio definire che per impianti con portata termica complessiva superiore a 35 kW, la classificazione delle zone a rischio di esplosione non si applica quindi quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. applicazioni commerciali o industriali nei seguenti ambiti:
a.1) climatizzazione di edifici e ambienti,
a.2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore,
a.3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani,
a.4) lavaggio biancheria e sterilizzazione,
a.5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari;
2. utilizzo di gas manifatturato, gas naturale o GPL;
3. pressione del gas non superiore a 0,04 barg;
4. piena conformità al Decreto 8 novembre 2019.
Se portata termica complessiva pari o inferiore a 35 kW troverà applicazione la Norma Tecnica UNI 7129-X.
Le seguenti fattispecie impiantistiche sono incluse nel campo applicativo della norma CEI EN 60079-10-1:2016 :
• impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
• impianti di incenerimento;
• impianti costituiti da stufe catalitiche;
• impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza;
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