BANDA LARGA

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Il decreto legislativo 164/2014 obbliga progetto e realizzazione di una unica infrastruttura passiva in fibra ottica per tutti gli edifici di nuova costruzione , o nelle ristrutturazione degli edifici esistenti.
La licenza edilizia può essere concessa solo se è realizzata questa unica infrastruttura capace di veicolare a livello condominiale tutte le comunicazioni digitali: banda larga, tv digitale, videocitofonia, videosorveglianza, WI-FI condominiale, domotica. Il decreto legislativo 33/2016 recepisce la Direttiva CE 61/ 2014 all’articolo 8 e) stabilisce che“ i proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge (omissis) hanno il diritto, e dove richiestone, l’obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”.
Lo stesso testo di legge segnala che condominio deve realizzare da sé un impianto multiservizio in fibra ottica è un punto unico di accesso in conformità a quanto prescritto dall’articolo 135-bis del DPR 380/2001 per evitare che si crei un groviglio di strutture da parte dei fornitori di servizi. .

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