DM 37/8 COMPETENZE COMUNALI 2

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Dal combinato disposto delle vigenti norme statali e regionali in materia edilizia (DPR 380/2001 e LR 1/2005) e delle disposizioni del DM 37/2008, sopra sintetizzate, pertanto si desume quanto segue:
1) Contestualmente alla presentazione di istanza di permesso di costruire o di SCIA, ove l’intervento comporti anche installazione, trasformazione o ampliamento di impianti, deve essere depositato al comune il progetto di tali impianti;
2) Anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria soggetti a previa comunicazione e comportanti installazione,trasformazione o ampliamento di impianti, per le fattispecie costituenti attività edilizia libera, non sussiste obbligo di deposito al comune del progetto degli impianti;
3) Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa installatrice ha l’obbligo di deposito al comune della dichiarazione di conformità e del progetto dell’impianto, ovvero del certificato di collaudo degli impianti installati, per quanto riguarda ogni intervento di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti ‘sopra soglia’ correlato o meno ad interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, o costituenti attività edilizia libera;
4) Comporta l’inefficacia della certificazione di agibilità dell’immobile, l’omesso deposito della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. L’eventuale utilizzo dell’immobile in difetto di valida certificazione di agibilità è sanzionato dal comune ai sensi dell’art. 24, comma 3, del DPR 380/2001;
5) Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per i “vecchi impianti” (intendendosi per tali quelli eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 37/2008), tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste;
6) Non è associato alcun specifico compito di controllo in capo agli uffici comunali (né del resto è ipotizzabile – per obiettiva carenza di figure professionali idonee nella quasi totalità delle amministrazioni – un controllo comunale ‘di merito’ sui progetti degli impianti e/o sui contenuti delle dichiarazioni di conformità), in base all’obbligo di deposito al comune dei progetti degli impianti e delle dichiarazioni di conformità dei medesimi. l DM dispone il semplice inoltro alla C.C.I.A.A. di copia della dichiarazione pervenuta;
7) È compito della C.C.I.A.A., ricevuta copia della dichiarazione, accertare eventuali violazioni delle disposizioni di cui al DM 37/2008, e provvedere alle relative contestazioni e notificazioni;
8) La C.C.I.A.A. provvede (esclusivamente) all’irrogazione delle sanzioni previste dal DM 37/2008 (art. 15), anche in caso di violazioni eventualmente accertate da altri soggetti.

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