DM 37/8 COMPETENZE COMUNALI 3

postato in: Circolari Informative | 0

Sotto il profilo della gestione amministrativa:

a) In spirito di collaborazione tra enti, i controlli eventualmente operati dall’ufficio Comunale depositario della documentazione relativa gli impianti, (progetti e/o dichiarazioni di conformità), possono essere solo di tipo formale (es: mera verifica del numero degli elaborati prodotti rispetto all’elenco previsto dal DM); è comunque facoltà delle amministrazioni Comunali, dotate di idonee professionalità in campo impiantistico, di procedere (occasionalmente) a controlli di merito, ove ritenuti necessari;
b) L’ufficio Comunale competente potrà richiedere le dovute integrazioni ove la documentazione depositata al Comune dall’impresa risulti palesemente incompleta (es: dichiarazione di conformità carente della relazione sui materiali e/o del progetto dell’impianto), senza ovviamente entrare nel merito dei contenuti delle dichiarazioni e/o degli elaborati tecnici, assegnando un termine congruo all’impresa installatrice per ottemperare. Il Comune trasmetterà comunque la documentazione, decorso inutilmente il termine assegnato, pur incompleta, alla C.C.I.A.A. che provvederà al calcolo ed all’irrogazione della dovuta sanzione;
c) In caso di trasmissione di copia di dichiarazione di conformità incompleta da parte del Comune, senza previa richiesta di integrazioni, sarà cura della C.C.I.A.A. provvedere in tal senso, nonché, in caso di inottemperanza, irrogare, ove ne ricorrano i presupposti, le previste sanzioni;
d) La C.C.I.A.A. è tenuta ad informare delle eventuali sanzioni irrogate per incompletezza della dichiarazione di conformità e/o per inadeguatezza del progetto dell’impianto il Comune. Da ciò può infatti conseguire l’inefficacia dell’eventuale certificazione di abitabilità/agibilità prodotta dall’interessato;
e) Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi ad edifici sprovvisti di certificato di agibilità, anche in assenza di esplicito obbligo in tal senso, appare doveroso il deposito al Comune, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, della dichiarazione di conformità e del progetto degli impianti (ovvero del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti). Per conseguire la predetta certificazione è infatti comunque indispensabile tale documentazione, unitamente alle altre attestazioni previste dalla legge. L’omesso deposito precluderebbe inoltre le attività di controllo da parte della C.C.I.A.A. ed il sanzionamento delle eventuali violazioni accertate.

Riproduzione vietata