ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO ALL’INTERNO

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Si applica per legge la norma UNI EN 12464-2, e vale per nuovi impianti o in sostituzione radicale degli impianti esistenti.
La norma chiarisce:

  • Zona dal compito visivo dove viene espletato il lavoro.
  • Zona immediatamente circostante che ha una fascia di larghezza di 0,5 m dalla zona dal compito visivo secondo le indicazioni della tabella
  • Zona di sfondo che circonda la zona immediatamente circostante per tre metri che deve avere un valore pari ad almeno un terzo di quello della zona immediatamente circostante.
  • Nella zona di lavoro devono essere garantiti i valori della norma come valore medio tra quelli calcolati o misurati nei punti di riferimento.
  • Nella zona del lavoro devono essere garantiti i valori della uniformità di illuminamento.
  • Nella zona del lavoro deve essere garantito l’indice della resa colore.
  • Non è più previsto che nelle zone del lavoro l’illuminamento mantenuto debba essere almeno pari a 200 lux.
  • La norma precisa che sono accettabili valori inferiori a quelli indicati nei luoghi in cui praticamente per dimensione complessità e vincoli operativi è difficile rispettare i valori suddetti (magazzini con scaffali, acciaierie, ecc).
  • La norma precisa che negli uffici, negli edifici scolastici, negli edifici di cura e negli spazi comuni come corridori scale ecc. le pareti ed i soffitti necessitano di una maggiore luminosità e sono indicati i valori specifici.
  • Una apposita tabella definisce la validità degli apparecchi illuminanti da utilizzare in ambienti con schermi di video terminali.
  • L’illuminamento di fronte all’ascensore deve essere almeno di 200 lux.
  • L’illuminamento dei corridori si misura a livello del pavimento.