ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 4

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Attività turistico-alberghiere.

  • Illuminamento non inferiore a 5 lx ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
  • Tempo di intervento entro 0,5 s.
  • Autonomia di 1 h.
  • Tempo di carica completa entro 12 h.

Il DM 9/4/1994 non fornisce indicazioni sui requisiti dell’illuminazione di sicurezza nelle attività turistico-alberghiere con capacità fino a 25 posti letto; tuttavia, il decreto richiede che sia comunque assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti (All. art. 22).
In questi casi, si può fare riferimento unicamente alle indicazioni contenute nella norma UNI EN 1838, salvo diverso parere del locale Comando dei Vigili del Fuoco.