ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 7

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Uffici.
Gli uffici con più di 25 persone sono soggetti alle regole di prevenzione incendi del DM 22/2/2006.
Il decreto si applica agli uffici nuovi e a quelli esistenti se gli edifici/locali sono oggetto di interventi sostanziali (sono esclusi gli uffici annessi o inseriti in reparti lavorazione e/o depositi di attività industriali artigianali.

Gli uffici esistenti con più di 500 persone, non in possesso di CPI, dovevano essere adeguati alle prescrizioni del decreto entro il 1 aprile 2011. Si ricorda che sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi gli uffici con più di 300 persone attività n. 71 del DPR 151/2011).

Tale decreto classifica gli uffici in funzione del numero di persone presenti:

  • Tipo 1 : da 26 a 100 persone.
  • Tipo 2 : da 101 a 300 persone.
  • Tipo 3 : da 301 a 500 persone.
  • Tipo 4 : da 501 a 1000 persone.
  • Tipo 5 : oltre 1000 persone.

Negli uffici con più di 100 persone (uffici tipo 2, 3, 4, 5) è prescritta l’illuminazione di sicurezza per l’esodo con le seguenti caratteristiche:

  • Illuminamento ≥ 5 lx, misurato ad un metro dal piano di calpestio.
  • Tempo di intervento ≤ 0,5 s.
  • Autonomia ≥ 2 h; ridotta a 1 h per apparecchi di emergenza autonomi (una distinzione bislacca, senza alcuna coerenza, tra illuminazione centralizzata e apparecchi di emergenza autonomi).
  • Tempo di carica 12 h.