ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – AUTONOMIA 9

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Attività commerciali.
Le attività commerciali che si svolgono nei locali con area maggiore di 400 m² (inclusi uffici, depositi ed altri spazi coperti) sono soggette al DM 27/7/2010:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²” (questi esercizi commerciali sono soggetti anche ai controlli di prevenzione incendi, attività n. 69 del DPR 151/2011, e in genere sono considerati luoghi a maggior rischio in caso di incendio)
Per le attività commerciali in locali di superficie minore di 400 m² non ci sono prescrizioni legislative specifiche e valgono le regole generali.
Zone aperte al pubblico; si applica il DM 27/7/2010, All. art. 6:

  • Illuminamento delle vie di esodo : ≥ 10 lx
  • Illuminamento delle altre aree accessibili al pubblico: ≥ 5 lx (secondo il decreto, l’illuminamento va misurato a un metro di
  • altezza dal piano di calpestio).
  • Tempo di intervento ≤ 0,5 s.
  • Autonomia ≥ 1,5 h.
  • Tempo di carica della batteria ≤ 12 h.
  • Segnaletica di sicurezza sempre accesa (SA).

Zone di lavoro non aperte al pubblico; si applica la norma UNI EN 1838:

  • Illuminamento al centro delle vie di esodo ≥ 1 lx; in corrispondenza di posti di pronto soccorso e attrezzatura antincendio ≥ 5 lx sul piano verticale.
  • Disponibilità dell’illuminazione di sicurezza: entro 5 s deve essere garantito il 50% ed entro 60 s il 100% dell’illuminamento richiesto.
  • L’autonomia deve essere stabilita in funzione del tempo di sfollamento (in genere si ritiene adeguata la durata di 1h).
  • Tempo di carica della batteria ≤ 24 h.