Attività commerciali.
Le attività commerciali che si svolgono nei locali con area maggiore di 400 m² (inclusi uffici, depositi ed altri spazi coperti) sono soggette al DM 27/7/2010:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²” (questi esercizi commerciali sono soggetti anche ai controlli di prevenzione incendi, attività n. 69 del DPR 151/2011, e in genere sono considerati luoghi a maggior rischio in caso di incendio)
Per le attività commerciali in locali di superficie minore di 400 m² non ci sono prescrizioni legislative specifiche e valgono le regole generali.
Zone aperte al pubblico; si applica il DM 27/7/2010, All. art. 6:
- Illuminamento delle vie di esodo : ≥ 10 lx
- Illuminamento delle altre aree accessibili al pubblico: ≥ 5 lx (secondo il decreto, l’illuminamento va misurato a un metro di
- altezza dal piano di calpestio).
- Tempo di intervento ≤ 0,5 s.
- Autonomia ≥ 1,5 h.
- Tempo di carica della batteria ≤ 12 h.
- Segnaletica di sicurezza sempre accesa (SA).
Zone di lavoro non aperte al pubblico; si applica la norma UNI EN 1838:
- Illuminamento al centro delle vie di esodo ≥ 1 lx; in corrispondenza di posti di pronto soccorso e attrezzatura antincendio ≥ 5 lx sul piano verticale.
- Disponibilità dell’illuminazione di sicurezza: entro 5 s deve essere garantito il 50% ed entro 60 s il 100% dell’illuminamento richiesto.
- L’autonomia deve essere stabilita in funzione del tempo di sfollamento (in genere si ritiene adeguata la durata di 1h).
- Tempo di carica della batteria ≤ 24 h.