L’illuminazione di sicurezza in edifici civili è obbligatoria solo se l’altezza antincendio supera i 32 m.
Se l’edificio ospita una scuola, o uno studio medico, ad esempio si deve valutare la necessità di realizzare l’impianto anche se non supera i 32 m.
In ogni caso vale il principio che la illuminazione di sicurezza deve esserci per tutte le vie di esodo sino al luogo sicuro.