Il 18 giugno 2013 entrano in vigore “modifiche alla disciplina del condominio degli edifici”.
L’articolo 1130 del codice civile è integralmente sostituito da un nuovo articolo che impone all’amministratore la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Dati per le condizioni di sicurezza:
1) Calcolo probabilità di fulminazione dell’edificio.
2) Dichiarazione di Conformità (DICO) o Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) per impianti elettrici, elettronici, idrico sanitari o riscaldamento condizionamento.
3) Documentazione relativa alla manutenzione periodica degli impianti (DM 37/08 art. 8 comma 2 e DLgs 81/08 art. 86 per i luoghi di lavoro)
4) Verbale di verifica periodica impianti soggetti a DPR 462/01 per le unità immobiliari adibite a luogo di lavoro.