IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI: OBBLIGHI DI LEGGE

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La installazione di di impianti di rivelazione incendi è obbligatoria per legge in:

  • Attività commerciali di superficie superiore a 400 m² (DM 27/07/2010).
  • Uffici di nuova realizzazione con più di 100 persone presenti (DM 22/02/2006).
  • Strutture alberghiere con più di 100 posti letto (DM 9/4/94).
  • Strutture alberghiere con più di 25 posti letto limitatamente ai depositi di materiale combustibile di superficie superiore a 12 m² (DM 9/4/94).
  • Scuole con più di 100 persone presenti limitatamente ai locali che presentano carico di incendio superiore a 30 kg/ m² (DM 26/8/92).
  • Strutture sanitarie e ospedali (DM 18/9/02).
  • Locali di pubblico spettacolo limitatamente agli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/ m² ed alle condotte di condizionamento e ventilazione a servizio di più compartimenti (DM 19/8/96).
  • Impianti sportivi al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 (DM 18/3/96).
  • Ambienti interni di impianti sportivi all’aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 (DM 18/3/96).
  • Impianti sportivi di qualsiasi tipologia limitatamente ai depositi di materiale combustibile aventi superficie superiore a 25 m² (DM 18/3/96).
  • Edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche).
  • Stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88).
  • Depositi di GPL aventi capacità superiore a 200.000 kg (DM 13/10/94).
  • Attività estrattive condotte mediante perforazione quali cave e miniere (DM 25/11/96 n.624)

Negli altri casi è del proprietario della struttura o al datore di lavoro, la decisione di installare un impianto di rivelazione incendi sulla base della valutazione del rischio di incendio.