INFORTUNI SUL LAVORO

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La Cassazione Penale sez. IV, (ud. 24/01/2019) del 17/04/2019. n. 16598, ha affermato la colpevolezza del legale rappresentante della società, nella sua veste datore di lavoro e redattore del piano operativo per la sicurezza, direttore tecnico e capo cantiere.
La sottovalutazione sistematica dei rischi è considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.
Nel caso il dipendente di una società di lavorazioni industriali, mentre operava in alta quota, in assenza di dispositivi protezione individuali collettivi, dopo essersi sganciato dalla linea vita, scivolava sulla tavola in legno predisposta per il camminamento e, sfondando una lastra in fibrocemento, precipitava da un’altezza di circa cinque metri.
Mancavano la rete di protezione, prevista nel piano di lavoro, soletta portante, e la cintura da agganciare alla linea vita, consegnata all’operaio, non era dotata del doppio cordino

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