LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

postato in: Circolari Informative | 0

Al Datore di Lavoro, il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08, tra i tanti obblighi, impone di effettuare una valutazione approfondita del rischio elettrico.

La valutazione deve essere fatta anche se gli impianti sono funzionanti e/o già in opera

Si deve sempre rispettare la regola d’arte.
Si deve apportare le modifiche necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza attualmente previste.

Applicare regola d’arte e norme, non porta al realizzare impianti a rischio “zero”.
E’ materialmente inattuabile e/o economicamente troppo oneroso.
Deve essere valutato un “rischio residuo” anche se l’impianto è a regola d’arte.
Si deve particolarmente applicare nei seguenti casi:

  • Attività di manutenzione.
  • Personale giudicato, dal Datore di Lavoro, idoneo a lavoro da svolgere.
  • Personale formato ed informato ai sensi della Norma CEI 11-27.
  • Se sono attuati piani di manutenzione programmata.
  • Se sono previste procedure interne specifiche

Si deve fare un censimento delle situazioni di pericolo che si possono verificare e dei pericoli di origine elettrica e, sia nella normale conduzione dell’impianto che in caso di guasti prevedibili.

Verificare quali sono le persone esposte al rischio elettrico, che sono anche gli altri lavoratori, non sono solo i lavoratori elettrici.

È a carico del committente comunicare alla ditta appaltatrice quali siano i rischi relativi al proprio ambiente di lavoro, anche appaltando il servizio di manutenzione ad una ditta esterna.