LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI – SENTENZE

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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI – SENTENZE

Rientrano nella manutenzione straordinaria e non nelle innovazioni.
Mettere a norma un impianto elettrico rientra nel caso.
Alcune sentenze hanno stabilito che i lavori per la messa in sicurezza degli edifici non rientrano nelle innovazioni ma nella manutenzione straordinaria.
Per i condomini le innovazioni devono essere approvate con una maggioranza, ex. art. 1136 cod. civ. quinto comma, che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio, mentre i lavori di manutenzione straordinaria possono essere deliberati dall’assemblea condominiale a maggioranza, ai sensi dell’articolo 1136 del Codice civile, commi 1, 2 e 3 e solo se le opere sono di notevole entità la maggioranza deve rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio.
Le sentenze sono:

– Cassazione civile, sentenza 5101/86;

– Cassazione civile, sentenza 4802/92;

– Cassazione civile, sentenza 4831/94;

– Tribunale Parma, sentenza 29/9/94..

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