PREVENZIONE INCENDI

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Il Codice di Prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività elencate nell’Allegato I del Dpr n. 151/2011, che non hanno una regola tecnica verticale, attività definite “soggette e non normate“, tra cui gli alberghi (escluse le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (ma non gli asili nido) e gli edifici tutelati dal Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Le modifiche sono dovute dal decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, introduce nuovi obblighi alle attività interessate a partire dal 21 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto.

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