Prevenzione incendi

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Sulla G. U. del 4-1-2013 è stato pubblicato il DM 20-12-2012 riportante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Alcuni luoghi come musei, gallerie, biblioteche, depositi stradali GPL, e attività a rischio rilevante sono esclusi.
La regola si applica a protezioni attive come impianti:

  • rivelazione
  • segnalazione
  • idranti
  • splinker
  • a schiuma
  • estinguenti gassosi
  • aspirazione ed evacuazione fumi, ecc.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili.
Obbligatorio progetto di tecnico iscritto all’albo, e iscritto agli elenchi Ministero dell’Interno art. 16 DLgs 139/2006.
Il decreto riporta le attività normate secondo UNI 10779, ecc.