Rovina o gravi difetti dell’opera.
L’azione di responsabilità è esercitabile anche dall’acquirente contro il venditore.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. è esercitabile non solamente dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che ha costruito l’immobile sotto la propria responsabilità.
Lo ha sentenziato in una ordinanza la Cassazione, partendo dal presupposto che tale azione configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti.
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