VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE

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“La valutazione del rischio di fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal primo marzo 2013 la nuova norma CEI EN 62305-2”, cosi stabilisce la circolare INAIL per i luoghi di lavoro.
“Il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”, per gli edifici in cui la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti.
Per poter prendere le decisioni opportune per limitare i rischi di fulminazione, bisogna avere una valutazione del rischio previdente che fornisca gli elementi necessari.
Il quantificare e il rendere oggettivo il pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di fulminazione diretta, sono l’obbiettivo della valutazione del rischio di fulminazione.
L’analisi del rischio definita dalla CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce la comprensibilità per tutte le parti coinvolte (commitente/datore di lavoro e valutatore).
Viola il Dlgs 81/08 art. 29 comma 3, il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio ed è sanzionato con una ammenda da euro 2000 a euro 4000 secondo il Dlgs 81/08 art. 55 comma 3.